L’istanza di nomina dell’arbitro ai sensi della clausola compromissoria deve essere rigettata qualora le parti concordino nel riconoscere che una specifica previsione statutaria esclude dalla competenza arbitrale le controversie oggel procedimento, la cui cognizione è attribuita al tribunale ordinario.
In materia di giurisdizione volontaria, il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di nomina dell’arbitro, non provvisorio né propedeutico rispetto ad altro procedimento, ha carattere definitivo allo stato degli atti e deve contenere il regolamento delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
