La proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 820 cod. proc. civ., può essere disposta dal presidente del tribunale competente ove risultino la tempestività della relativa istanza e la sussistenza di adeguate ragioni giustificative, da valutarsi con riferimento all’attività già svolta dagli arbitri e a quella ancora da espletare.
