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Tribunale di Brescia, ord. 29 luglio 2026 (R.G. 00008052/2026)

Confermato il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte, il giudice concede alle parti il termine di legge, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’inizio della causa di merito ovvero, ove contrattualmente previsto, per l’attivazione del procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 669-octies, co. 5, cod. proc. civ.

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