Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Brescia, 29 aprile 2026, n. 4215

In tema di condizioni generali di contratto, la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, quale requisito per l’opponibilita’ delle clausole vessatorie al contraente aderente ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., puo’ essere invocata soltanto dal contraente aderente e non dal predisponente, il quale non puo’ far valere la mancanza di tale approvazione a proprio vantaggio.
In caso di dubbio sulla natura della clausola compromissoria, ove dal tenore complessivo della pattuizione non sia dato evincere una manifestazione inequivoca della volonta’ delle parti di affidare a terzi il compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, deve ritenersi applicabile la disciplina in tema di arbitrato rituale.

Exit mobile version