La parte che eccepisca sin dal primo atto utile la competenza arbitrale per le pretese fondate su contratti diversi dal titolo azionato nel giudizio pendente e ribadisca tale eccezione nelle memorie successive non può essere ritenuta aver rinunciato alla clausola compromissoria. L’abbandono dell’eccezione di compromesso richiede una manifestazione di volontà univoca e non può essere desunto dal contenuto complessivo delle difese avversarie.
