La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi agli arbitri.
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter c.p.c. nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. alla declinatoria di competenza in favore degli arbitri, la dichiarazione di incompetenza non determina l’estinzione del giudizio ma la sua traslazione dinanzi agli arbitri.
