La pendenza dell’impugnazione del lodo arbitrale non sospende automaticamente l’efficacia del lodo ai fini dell’operatività delle obbligazioni accessorie o degli strumenti di garanzia collegati al rapporto sottostante.
La pendenza dell’impugnazione del lodo arbitrale non sospende automaticamente l’efficacia del lodo ai fini dell’operatività delle obbligazioni accessorie o degli strumenti di garanzia collegati al rapporto sottostante.