Anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale, la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell’atto effettuata ai sensi dell’art. 125 disp att. e 170 cod. proc. civ. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell’atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.