La disciplina delle clausole compromissorie statutarie dettata dall’art. 34, co. 6, d.lgs. n. 5/2003 – che prevede l’approvazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti – si applica esclusivamente alle clausole che devolvono le controversie societarie ad arbitrato rituale, e non trova invece applicazione alle clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle medesime controversie ad arbitrato irrituale.
