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Tribunale di Bari, 24 giugno 2026, n. 3874

La controversia avente ad oggetto l’invalidità della deliberazione assembleare di s.r.l. per omessa convocazione del socio, in quanto soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis cod. civ., non attienendisponibili ai sensi dell’art. 806 cod. proc. civ. e può pertanto essere deferita ad arbitri mediante clausola compromissoria statutaria. Attengono invece a diritti indisponibili, come tali non compromettibili, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assoluta mancanza di informazione ai sensi dell’art. 2479 ter cod. civ.
L’indisponibilità del diritto costituisce il limite alla convenzione d’arbitrato e non va nfusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico: quest’ultima non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale è possibile accertare la violazione di norma imperativa senza che il lodo produca effetti vietati dalla legge.
Nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale; nell’arbitrato irrituale essentendono affidare all’arbitro la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Ha natura di arbitrato irrituale la clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo al pari di un negozio concluso come eressione della propria personale volontà; a tal fine sono irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, sia la previsione di una decisione secondo diritto senza il rispetto delle forme del codice di rito, attesa la compatibilità di tali modalità con l’arbitrato irrituale, il quale deve comunque rispettare il principio del contraddittorio.
In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta davanti iudice ordinario deve essere dichiarata improponibile e non può configurarsi una questione di competenza.

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