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Tribunale di Bari, 2 aprile 2026, n. 2074

La nullità della clausola compromissoria, dichiarata con sentenza passata in giudicato, comporta l’inapplicabilità della convenzione di arbitrato ai sensi dell’art. 830, co. 3, cod. proc. civ. e, conseguentemente, la sussistenza della competenza del giudice ordinario a conoscere della controversia, non residuando in capo alle parti alcun vincolo giuridico derivante dalla clausola medesima.

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