L’art. 838-ter, co. 4, cod. proc. civ., in sostanziale continuità con l’art. 36, co. 5 d.lgs. 5/2003, prevede che in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera.