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Tribunale di Avezzano, 18 maggio 2026, n. 447

La clausola compromissoria contenuta in un accordo quadro non revocato né modificato dal successivo accordo tra le stesse parti conserva efficacia e vincola le parti per le controversie afferenti all’esecuzione delle obbligazioni aventi fonte nel contratto che la contiene.
Nel rapporto tra arbitri e autorità giudiziaria, la questione di attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale rituale o al giudice ordinario integra una questione di competenza, conformemente alla natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e al principio del convogliamento dell’arbitrato nell’ambito del giudizio ordinario.
Ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2013, il giudice che declina la propria competenza in favore degli arbitri è tenuto ad assegnare un termine perentorio per la riassunzione del giudizio in sede arbitrale, in applicazione analogica dell’art. 50 cod. proc. civ.

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