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Tribunale di Ancona, 14 agosto 2026, n. 1539

La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dall’organo della procedura concorsuale nei confronti degli amministratori e dei sindaci, in ragione del contenuto unitario e inscindibile di tale azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale posto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nella quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione sociale sia quella dei creditori, rispetto alla quale la clausola non può comunque operare per essere i creditori terzi rispetto alla società.
L’eccezione di arbitrato fondata sulla clausola compromissoria statutaria va pertanto rigettata quando la domanda cumuli in sé l’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali.

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