La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non è opponibile all’organo della procedura concorsuale che esercita l’azione di responsabilità nella quale confluiscono, con carattere unitario e inscindibile, l’azione sociale e quella dei creditori sociali, essendo questi ultimi terzi rispetto alla società.
L’eccezione di compromesso fondata su clausola statutaria va dunque rigettata quando la domanda risarcitoria sia proposta dall’organo della procedura in forma cumulativa e unitaria, a tutela sia del patrimonio sociale sia delle ragioni dei creditori.
