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Corte di Appello di Venezia, decr. 10 maggio 2026 (R.G. 00000389/2026)

Ai fini del riconoscimento dell’efficacia esecutiva di un lodo straniero ai sensi dell’art. 839 cod. proc. civ., il richiedente è tenuto a produrre l’originale o la copia conforme del contratto contenente la clausola compromissoria; il mancato deposito di tale documento integra, sotto il profilo del fumus boni iuris, grave motivo legittimante la sospensione del decreto di esecutorietà già concesso, ai sensi dell’art. 840 cod. proc. civ.
In sede di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di esecutorietà di un lodo straniero, il periculum in mora è integrato dalla prevedibile difficoltà di recupero delle somme pagate in caso di successivo accoglimento dell’opposizione, tenuto conto che il lodo rimane efficace nello Stato nel cui territorio è stato emesso e nel quale ha sede la parte convenuta opposta.

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