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Corte di Appello di Venezia, 9 luglio 2026, n. 1568

La clausola compromissoria stipulata tra la struttura sanitaria e il medico devolve agli arbitri le controversie relative al rapporto interno di rivalsa o manleva, la cui cognizione resta sottratta al giudice ordinario anche ove il medico sia chiamato in causa nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente, previa tuttavia la relativa eccezione.

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