In forza del rinvio operato dall’art. 36, co. 1, del d.lgs. n. 5/2003 (oggi art. 838-quater cod. proc. civ.) all’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., il lodo pronunciato in controversie societarie devolute ad arbitri in base a clausola compromissoria statutaria è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
