I presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830 cod. proc. civ. sono alternativamente la manifesta fondatezza dell’impugnazione promossa ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. o l’esistenza di gravi motivi.
I presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830 cod. proc. civ. sono alternativamente la manifesta fondatezza dell’impugnazione promossa ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. o l’esistenza di gravi motivi.