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Corte di Appello di Torino, ord. 13 giugno 2025

I presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830 cod. proc. civ. sono alternativamente la manifesta fondatezza dell’impugnazione promossa ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. o l’esistenza di gravi motivi.

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