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Corte di Appello di Torino, 6 settembre 2016, n. 1565

La previsione del deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio della clausola compromissione, deve preferirsi una interpretazione restrittiva ed affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri.

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