Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Torino, 6 marzo 2025, n. 211

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Exit mobile version