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Corte di Appello di Roma, ord. 4 maggio 2026 (R.G. 00000539/2025)

Ai fini della sospensione dell’efficacia del lodo ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., il fumus boni iuris dell’impugnazione costituisce presupposto necessario e prioritario: ove le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione non appaiano, ad un primo sommario esame, tali da giustificare ictu oculi la riforma del lodo, e il lodo stesso non risulti inficiato da vizi evidenti sotto alcuno dei profili denunciati, l’istanza di sospensione deve essere rigettata senza che occorra verificare la sussistenza del periculum in mora.
La mera allegazione, in via generica, che la controparte si trovi in stato di liquidazione non integra un periculum in mora adeguatamente rappresentato e concretamente apprezzabile ai fini della sospensione dell’efficacia del lodo ex art. 830, co. 4, cod. proc. civ.

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