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Corte di Appello di Roma, ord. 26 giugno 2026 (R.G. 00002158/2026)

La sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ. è subordinata alla sussistenza congiunta del fumus boni iuris, da valutarsi mediante un primo sommario esame delle doglianze poste a fondamento dell’impugnazione, e del periculum in mora; quest’ultimo non si conigura in ragione del solo fatto che il lodo contenga una condanna al pagamento di una somma di denaro, essendo necessario che la parte istante alleghi e dimostri in concreto le specifiche e gravi conseguenze patrimoniali cui andrebbe esposta in caso di esecuzione del lodo.

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