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Corte di Appello di Roma, ord. 25 giugno 2025

Per la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 830, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudice dell’impugnazione deve valutare, oltre ai gravi motivi, anche i profili del periculum in mora, verificando elementi quali l’inidoneità del debitore istante a far fronte al proprio debito, la possibilità di ricevere un grave danno dall’adempimento, l’esistenza di un solido quadro di crisi e di potenziale futura insolvenza della società creditrice, tenendo conto anche dell’entità della somma oggetto del contendere.

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