Per la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 830, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudice dell’impugnazione deve valutare, oltre ai gravi motivi, anche i profili del periculum in mora, verificando elementi quali l’inidoneità del debitore istante a far fronte al proprio debito, la possibilità di ricevere un grave danno dall’adempimento, l’esistenza di un solido quadro di crisi e di potenziale futura insolvenza della società creditrice, tenendo conto anche dell’entità della somma oggetto del contendere.