Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Roma, 4 novembre 2022, n. 6968

Nell’impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione – salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria – trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.

Exit mobile version