La disciplina restrittiva sopravvenuta in materia di arbitrato nei contratti pubblici non ha efficacia retroattiva e non incide sulla validità delle clausole compromissorie contenute in contratti già stipulati . L’accertamento dell’estraneità di un soggetto al rapporto contrattuale rende inefficaci nei suoi confronti le clausole compromissorie ivi contenute, con conseguente improcedibilità o inammissibilità delle domande arbitrali proposte nei suoi confronti .
