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Corte di Appello di Roma, 29 maggio 2026, n. 4529

La disciplina restrittiva sopravvenuta in materia di arbitrato nei contratti pubblici non ha efficacia retroattiva e non incide sulla validità delle clausole compromissorie contenute in contratti già stipulati . L’accertamento dell’estraneità di un soggetto al rapporto contrattuale rende inefficaci nei suoi confronti le clausole compromissorie ivi contenute, con conseguente improcedibilità o inammissibilità delle domande arbitrali proposte nei suoi confronti .

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