In sede di riconoscimento di un lodo arbitrale straniero, il controllo di conformità all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 840, ultimo co., cod. proc. civ. e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 deve essere condotto con esclusivo riferimento alla parte dispositiva del lodo. È precluso al giudice qualsiasi riesame del merito, del percorso motivazionale e della ratio decidendi adottata dagli arbitri.
