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Corte di Appello di Roma, 19 maggio 2026, n. 4169

In sede di riconoscimento di un lodo arbitrale straniero, il controllo di conformità all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 840, ultimo co., cod. proc. civ. e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 deve essere condotto con esclusivo riferimento alla parte dispositiva del lodo. È precluso al giudice qualsiasi riesame del merito, del percorso motivazionale e della ratio decidendi adottata dagli arbitri.

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