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Corte di appello di Roma, 18 novembre 2025, n. 6834

In tema di impugnazioni, qualora l’eccezione di compromesso per arbitrato sia stata espressamente respinta dal giudice di primo grado, la parte rimasta vittoriosa nel merito che intenda devolvere al giudice d’appello la cognizione di tale eccezione è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., utilizzabile esclusivamente quando l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di prime cure.

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