Ai sensi dell’art. 820, co. 3, cod. proc. civ., il termine per la decisione può essere ulteriormente prorogato per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), purché per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi.
Ai sensi dell’art. 820, co. 3, cod. proc. civ., il termine per la decisione può essere ulteriormente prorogato per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), purché per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi.