Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Palermo, 6 marzo 2023, n. 462

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.

Exit mobile version