La copia dell’atto contenente la convenzione di arbitrato deve avere i requisiti di autenticità richiesti dall’art. 825 cod. proc. civ., in assenza dei quali il lodo non può essere dichiarato esecutivo.
La copia dell’atto contenente la convenzione di arbitrato deve avere i requisiti di autenticità richiesti dall’art. 825 cod. proc. civ., in assenza dei quali il lodo non può essere dichiarato esecutivo.