La questione conseguente all’eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata innanzi al giudice ordinario adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria.
La decisione con cui il giudice ordinario, in presenza di un’eccezione di compromesso, risolve la questione così posta chiudendo o non chiudendo il processo davanti a sé, costituisce decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che tale pronuncia è impugnabile con l’appello e, ove questo non venga proposto, si forma il giudicato.
