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Corte di Appello di Milano, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00000543/2026)

Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., il grave danno lamentato non può risolversi nel mero effetto della condanna, ma deve consistere in conseguenze ulteriori rispetto a quelle proprie della normale esecuzione, e non assume rilievo la pendenza di altro giudizio arbitrale relativo al medesimo contratto.

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