L’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d’appello soggiace alle regole processuali ordinarie del giudizio di cognizione, sicché la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata per la rimessione della causa al collegio e a quella successiva fissata ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ. comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo di impugnazione.
