Il lodo arbitrale straniero, pronunciato in conformita’ alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con l. 19 gennaio 1968, n. 62, e’ suscettibile di riconoscimento e di dichiarazione di efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 839 c.p.c., verificata la regolarita’ formale del lodo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui al quarto comma della medesima disposizione.
