Il ricorso per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, ai sensi dell’art. 839 co. 1 c.p.c., deve essere proposto al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede la parte nei cui confronti si chiede il riconoscimento, con la conseguenza che la corte d’appello adita e’ priva di competenza territoriale ove la sede legale della parte resistente sia situata in altra circoscrizione.
