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Corte di Appello di Milano, 27 ottobre 2016, n. 4006

In ipotesi di scioglimento del contratto conseguente al fallimento di una parte (nella specie, si trattava di appalto sciolto ex art. 81 l.fall. per il fallimento dell’appaltatore) il legislatore ha previsto che un procedimento arbitrale pendente non possa proseguire, a maggior ragione con lo scioglimento del contratto un procedimento arbitrale non può essere introdotto.

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