Ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ., al lodo arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le impugnazioni previste per le sentenze, ivi compresa l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 cod. proc. civ.; tale rimedio consente al terzo di far valere l’inefficacia nei propri confronti della decisione, sul presupposto che essa arrechi un pregiudizio a un suo diritto ovvero sia stata pronunciata in frode alle sue ragioni, sicché oggetto necessario dell’opposizione non può che essere il contenuto decisorio del lodo o le vicende del procedimento nell’ambito del quale esso è stato reso.
L’opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale è inammissibile allorché le doglianze dedotte dall’opponente non attingano il contenuto decisorio del lodo né la regolarità della procedura arbitrale, ma riguardino esclusivamente la notifica del lodo in forma esecutiva; tale notifica, in quanto atto prodromico a un’eventuale esecuzione forzata, è estranea al lodo stesso e non incide sulla sua validità o efficacia sostanziale, né configura l’interesse attuale all’opposizione in assenza di un atto di precetto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.
