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Corte di Appello di Genova, 25 novembre 2020, n. 1141

Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo irrituale nonostante alcune delle parti sostengano di avere in realtà pattuito una clausola per arbitrato rituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile, non dinanzi alla corte d’appello ex art. 828 cod. proc. civ., ma, appunto, secondo le norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.

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