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Corte di Appello di Genova, 22 luglio 2026, n. 779

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico operato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi in radice una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l’insieme delle norme imperative; è pertanto inammissibile il motivo che deduca la violazione di una norma imperativa estranea a tale ristretto ambito.
È inammissibile l’impugnazione del lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato qualora tali questioni risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 817 cod. proc. civ.
L’inammissibilità dell’impugnazione del lodo per inosservanza di regole di diritto, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando per questo trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Nell’arbitrato rituale di equità, ove non venga dedotta in sede di impugnazione la totale mancanza di potestas iudicandi degli arbitri per eccesso di potere derivante dall’esorbitanza dai limiti segnati dalle parti al loro potere decisorio, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a verificare l’applicazione in concreto dei criteri equitativi nella decisione della controversia, non essendo sindacabile il corretto esercizio di tali poteri.
Non può ritenersi intervenuta al di fuori della convenzione di arbitrato la pronuncia con cui gli arbitri, decidendo secondo equità, si limitino a considerare una disposizione di legge pervenendo alla statuizione con un percorso decisionale autonomo e svincolato dai diversi riferimenti in diritto offerti dalle parti nel giudizio arbitrale.
Non integra violazione del principio del contraddittorio né pronuncia oltre le domande delle parti l’esercizio, da parte degli arbitri, del potere di qualificazione proprio del giudicante, quando le questioni autonomamente considerate siano state oggetto di confronto tra le parti nel corso del giudizio arbitrale.
L’ipotesi di nullità del lodo di cui all’art. 829, co. 1, n. 10, cod. proc. civ. attiene al caso in cui gli arbitri abbiano definito il procedimento con una pronuncia di rito, affermando l’esistenza di un impedimento processuale in realtà non sussistente, mentre quella di cui al n. 12 riguarda l’omissione di pronuncia con esclusivo riferimento alle questioni di merito.

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