L’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo che non sia accompagnato da un’indicazione del loro contenuto o che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.