La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in assenza di espressa previsione, alle controversie relative al trasferimento di proprietà degli immobili, atteso che il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti rapporti, l’uno di carattere associativo e l’altro originante dal contratto bilaterale di scambio.
