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Corte di Appello di Firenze, 19 giugno 2026, n. 2313

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in assenza di espressa previsione, alle controversie relative al trasferimento di proprietà degli immobili, atteso che il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti rapporti, l’uno di carattere associativo e l’altro originante dal contratto bilaterale di scambio.

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