Il lodo arbitrale, qualora impugnato, acquista definitività solo con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l’impugnazione; pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito accertato nel lodo e dei diritti che da esso derivano, il dies a quo va individuato nella data della pronuncia che definisce il giudizio di impugnazione e non nella data di emissione del lodo stesso.
