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Corte di Appello di Catania, 3 luglio 2026, n. 1030

Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. ovvero dell’art. 827 cod. proc. civ., non assume rilievo decisivo il nomen attribuito dagli arbitri al lodo, occorrendo avere riguardo alla sostanza della convenzione arbitrale e all’effettiva volontà delle parti. A seguito dell’introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ., la scelta per l’arbitrato irrituale deve essere espressa, cioè esplicita e inequivoca, e in difetto il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti si risolve nel senso della ritualità dell’arbitrato.
La notificazione del lodo rituale al difensore costituito nel giudizio arbitrale fa decorrere il termine breve per l’impugnazione per nullità di cui all’art. 828, co. 1, cod. proc. civ., il cui mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio.

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