La clausola compromissoria che non faccia riferimento alle controversie nascenti, o derivanti, da un contratto, ma devolva genericamente al giudizio degli arbitri il caso di contenzioso fra le parti deve essere intesa quale devolutiva alla competenza arbitrale estesa di tutte le controversie che abbiano nel contratto il presupposto storico, ivi incluse, in caso di contratto di appalto, quelle ex art. 1669 cod. civ.