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Corte di Appello di Caltanissetta, 8 maggio 2026, n. 312

Qualora una convenzione contrattuale successiva sostituisca integralmente quella precedente senza riprodurre la clausola compromissoria ivi contenuta, la clausola arbitrale deve ritenersi caducata e la controversia rimane devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La clausola compromissoria non si estende automaticamente a soggetti terzi rispetto al contratto che la contiene, né ai rapporti derivanti da successive cessioni del credito, in assenza di espressa pattuizione in tal senso.

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