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Corte di Appello di Cagliari, 29 maggio 2026, n. 274

La perizia contrattuale ricorre quando le parti deferiscono a uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, e costituisce fonte di integrazione del contratto. La perizia contrattuale si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche e ai criteri tecnico-scientifici propri della disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione affidatagli. Con la perizia contrattuale non è conferito il compito di definire le contestazioni insorte o che possano insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare, restando la determinazione impugnabile soltanto per errore, dolo, violenza e incapacità delle parti.

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