Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Brescia, 20 luglio 2026, n. 747

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione quale vizio riconducibile all’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata, o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non motivazione.

Exit mobile version