L’art. 830, co. 4, cod. proc. civ. non individua in modo rigido i presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, limitandosi a richiedere la ricorrenza di “gravi motivi”, la cui sussistenza deve essere valutata attraverso un giudizio prognostico che consideri tanto il fumus boni iuris dell’impugnazione quanto il periculum in mora derivante dall’esecuzione del lodo.
