La devoluzione agli arbitri delle controversie societarie non soddisfa il requisito di sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento, poiché la clausola compromissoria non determina la carenza originaria del titolo né l’inesistenza dell’azione tipica, ma individua esclusivamente l’autorità competente a deciderla.
La parte vincolata dal patto compromissorio deve esercitare l’azione contrattuale in sede arbitrale e non può aggirare la clausola compromissoria mediante la proposizione davanti al giudice ordinario della domanda di ingiustificato arricchimento.
